pi Decreto di trasferimento del bene venduto in una procedura esecutiva e trascrizione – ASSISTENZA LEGALE TOSCANO-ZIGARELLA
info@studiolegaletoscanozigarella.com
+393519964665

Blog

Approfondimenti tematici

Decreto di trasferimento del bene venduto in una procedura esecutiva e trascrizione

La Prima Sezione civile con ordinanza interlocutoria n.3096 del 10.02.2020 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, di rilevante impatto sul contenzioso in materia di vendite esecutive o fallimentari: se, nei procedimenti di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell’art. 2878, n. 7), c.c., l’estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il conservatore dei registri immobiliari (oggi ufficio provinciale del territorio-servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c.
Le segnalate criticità riguardano, in particolare, i seguenti punti:
«(a) se il decreto di trasferimento del bene immobile, pronunciato dal giudice dell’esecuzione all’esito del procedimento di espropriazione forzata a norma dell’art. 586 cod. proc. civ., comporti quale proprio effetto ex lege l’immediata cancellazione dei pesi gravanti sull’immobile;
(b) se, in caso di risposta negativa al quesito che precede, essa trovi fondamento in una norma positiva (in particolare nell’art. 2884 cod. civ.);
(c) quale sia, di conseguenza, l’ambito di valutazione affidato al Conservatore dei registri immobiliari in ordine all’adempimento della cancellazione dei vincoli gravanti sull’immobile, in particolare sotto il profilo della verifica di stabilità/definitività del decreto di trasferimento».
Per esaminare tali questioni è necessario svolgere una breve premessa sui contenuti ed effetti del decreto di trasferimento, quale atto conclusivo della vendita forzata (nella specie immobiliare), che la prevalente dottrina declina in termini di sub-procedimento del processo di espropriazione, in linea con il consolidato orientamento della Corte  di Cassazione per cui il procedimento di esecuzione forzata è organizzato “non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – bensì come una successione di subprocedimenti, consistenti ciascuno in una serie autonoma di atti ordinati e di distinti provvedimenti successivi”.

 Orbene, se non vi è dubbio che la stabilità dei titoli esecutivi giudiziali non sia un presupposto necessario per iniziare l’esecuzione forzata – dal momento che costituiscono titolo esecutivo idoneo non solo le sentenze di condanna pronunciate in grado d’appello ma anche le sentenze di primo grado suscettibili di appello, prima del loro passaggio in giudicato – le incertezze sulla stabilità dell’atto conclusivo del sub-procedimento di vendita generano numerose problematiche, puntualmente segnalate in dottrina anche tenuto conto del fatto che, in caso di “caducazione” del decreto di trasferimento, non si rinvengono disposizioni come quelle contenute nell’art. 2652 cod. civ. che, in campo negoziale, conferiscono agli aventi causa di chi abbia acquistato un bene in forza di atto successivamente colpito da una sentenza costitutiva di annullamento per cause diverse dall’incapacità legale (per l’acquisto a titolo oneroso), rescissione o risoluzione per inadempimento  o dichiarato inefficace o inopponibile una protezione maggiore del dante causa (per le domande di nullità o annullamento per incapacità legale o invalidità della trascrizione solo se trascritte oltre cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, ex art. 2652 n. 6) cod. civ.), stabilendo che non sono pregiudicati i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, a meno che le relative domande giudiziali siano state trascritte in data anteriore alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo. Ne consegue che l’eventuale “caducazione” del trasferimento coattivo nell’esecuzione forzata incide allo stesso modo su colui a favore del quale è pronunciato il decreto di trasferimento e sui suoi aventi causa, che possono al più confidare sulle regole generali dettate in tema di usucapione e accessione nel possesso ex art. 1146, co. 2 cod. civ. Fatta questa precisazione, occorre dare atto che il tenore testuale delle principali disposizioni del codice sostanziale e del codice di rito assegna al decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell’esecuzione, un marcato carattere di esecutività e definitività, sia con riguardo all’effetto traslativo sia con riguardo all’effetto purgativo – poiché a norma del successivo comma 3 esso «costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari»; inoltre, nell’art. 2878 cod. civ. – che elenca le «cause di estinzione» dell’ipoteca – si legge al n. 7) che essa si estingue «con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche», ipotesi questa che significativamente compare accanto e in aggiunta a quella indicata al n. 1), per cui essa si estingue “con la cancellazione dell’iscrizione», quasi a volersi rimarcare l’immediata efficacia del decreto di trasferimento”.  Per concludere, alla luce dei consolidati orientamenti della Corte di Cassazione la tesi favorevole all’immediata efficacia dell’ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie contenuto nell’art. 586 cod. proc. civ. – coerente con la funzione del processo esecutivo

e la preferenza in esso accordata alle ragioni dell’aggiudicatario o assegnatario, non sembrerebbe pregiudicare irreparabilmente le esigenze di tutela del creditore ipotecario, il quale: se intervenuto nel processo esecutivo, potrà comunque mantenere le proprie ragioni di prelazione anche sulla somma ricavata dalla seconda vendita del bene; viceversa, se non intervenuto a causa del mancato avviso ex art. 498 cod. proc. civ., potrà agire per il risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. nei confronti del creditore procedente.

Non pare invece pianamente percorribile la tesi dottrinaria per cui potrebbe essere una soluzione scindere la trascrizione del decreto di trasferimento – da effettuarsi immediatamente – rispetto alla cancellazione delle formalità – da effettuarsi solo dopo il decorso del termine di venti giorni dalla trascrizione medesima – nel presupposto che il decreto sia divenuto stabile in ragione della sua conoscibilità

Leave a Reply

Translate »